La pubblicazione delle foto su Facebook e la legge sui dati personali

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Quando si rischia di finire nei guai per le foto su Facebook?

Ormai l’abitudine di scattare foto e condividerle sui social network è diffusa tra quasi tutti gli utenti. Il social network dedicato alle immagini, Instagram, ha conosciuto una grande crescita negli ultimi anni, l’immagine è sempre più al centro della comunicazione digitale. 

Ma ci sono dei limiti e dei paletti previsti dalla legge quando parliamo della pubblicazione di fotografie, dobbiamo tenerli a mente quando decidiamo di scattare fotografie e poi renderle pubbliche, come spiega il sito di informazione legale “La legge per tutti”.

Ricordiamo innanzitutto che l’articolo 167 del codice privacy prevede il reato di illecita diffusione dei dati personali. Quando si verifica? La norma, in particolare, individua due diverse ipotesi:

1) Una prima condotta, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, si realizza in caso di trattamento illecito dei dati personali dal quale derivi un danno al titolare. Si configura un trattamento illecito ogni volta in cui manca il consenso espresso da parte del titolare dei dati personali;

2) Una diversa condotta, conseguente rispetto alla prima, punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, è realizzata attraverso la comunicazione o diffusione dei dati che sono stati trattati illecitamente. Ciò che rileva è aver portato soggetti non determinati a conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione. Non rileva in alcun modo invece l’eventuale danno subito.

Alla luce di questo quadro legislativo quali sono le regole da seguire per la pubblicazione delle foto?

Come spiega La legge per tutti: “Non è quindi prevista – si legge ancora sul portale di informazione giuridica – la reclusione per ogni violazione del trattamento dei dati personali. Ad esempio, non è sufficiente il semplice disappunto del soggetto che vede una sua foto o alcuni suoi dati personali diffusi senza aver dato il proprio consenso. Inoltre, il danno rilevante ai fini della configurabilità del reato non è soltanto quello derivato al titolare dei dati trattati, ma anche quello subito da soggetti terzi come conseguenza dell’illecito trattamento”.

La materia si fa più delicata se riguarda i bambini: i genitori hanno il diritto di pubblicare una foto del proprio figlio sui social network, tuttavia è importante essere consapevoli che questo può esporre a rischi, decisamente più pericolosi, rispetto alla semplice mancanza del consenso che può verificarsi quando si tratta di foto che ritraggono persone maggiorenni.

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