Anarchici: tribunale Sorveglianza su 41bis Cospito, ‘anche alta sicurezza non sufficiente’

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Roma, 20 dic. (Adnkronos) – ”Lo status detentivo ordinario, anche in regime di alta sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l’elevato rischio di comportamenti orientati all’esercizio da parte di Alfredo Cospito del suo ruolo apicale nell’ambito dell’associazione di appartenenza’’. E’ quanto scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma nell’ordinanza con cui hanno confermato il 41bis per Cospito, detenuto nel penitenziario di Sassari in regime di carcere duro. Per protesta contro questo regime detentivo l’anarchico è in sciopero della fame.

“Risulta, dunque, necessario assicurare una netta soluzione di tale continuità per neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo – si legge nell’ordinanza con cui è stato respinto il reclamo presentato dal difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini – e ogni situazione che possa comportare anche la stessa percezione di rapporti ancora attivi con accoliti in libertà, anche veicolata, in regime ordinario, da altri soggetti ristretti’’. La valutazione ”del profilo criminale del detenuto e del suo coinvolgimento nelle attività principali della ‘Fai’ del ruolo verticistico rivestito da Cospito all’interno della associazione criminale di riferimento e della perdurante operatività della stessa, dimostrano come sussista un concreto pericolo, una qualificata capacità di Cospito – proseguono i giudici della Sorveglianza – di riprendere pienamente i vincoli associativi pur dall’interno del carcere, e di veicolare all’esterno e con autorevolezza disposizioni criminali dove lo stesso venisse ricollocato nel circuito ordinario’’.

Per il tribunale di Sorveglianza “a fronte del profilo elevatissimo di pericolosità sociale, non risulta alcun segno concreto di ravvedimento o di dissociazione del detenuto, il quale, anzi, dimostra di non aver effettuato alcun percorso di revisione critica. In considerazione delle ragioni preventive e di sicurezza richiamate, le limitazioni imposte – concludono i giudici in merito al regime di 41bis – appaiono conformi a legge e idonee al risultato perseguito, atteso che il regime detentivo differenziato si prefigge appunto lo scopo di interrompere un flusso di contatti’’.

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