Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide
Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Sarà una giornata cruciale quella di oggi in Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis disposto nei confronti dell’anarchico per quattro anni. I supremi giudici hanno anticipato per due volte la data della camera di consiglio di oggi, alla luce delle condizioni di salute di Cospito, in sciopero della fame da 4 mesi e dimagrito di oltre 45 chili. L’anarchico è stato trasferito prima dal carcere di Sassari a quello di Opera, dotato di un padiglione Sai (servizio di assistenza sanitaria intensiva), e poi all’ospedale San Paolo, che ha un reparto per i detenuti in carcere. Proprio in vista della decisione della Suprema Corte, Cospito ha ripreso da alcuni giorni ad assumere integratori.
Oggi la Cassazione potrebbe decidere di accogliere il ricorso della difesa che chiede di annullare il provvedimento della Sorveglianza, annullare con rinvio, come chiesto dal procuratore generale Pietro Gaeta, rimandando gli atti al Tribunale della Sorveglianza per una nuova valutazione, o respingere il ricorso. Lo scorso 9 febbraio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto l’istanza della difesa, confermando il 41 bis per Cospito: una decisione arrivata dopo i pareri della Procura Generale di Torino, contraria alla revoca del ‘carcere duro’, e quello della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che invece aveva ‘aperto’ alla possibilità del carcere ad Alta Sicurezza.
In vista della camera di consiglio di oggi in Cassazione, il pg Pietro Gaeta, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma dell’1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41 bis per l’anarchico. “Emerge nella motivazione dell’ordinanza impugnata – scrive Gaeta – una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l’associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell’estremismo ideologico’’.
“La verifica su questo punto essenziale non traspare nella motivazione del provvedimento impugnato, ancorché necessaria e non potendo essa evidentemente essere desumibile interamente ed unicamente né dal ruolo apicale di Cospito nell’ambito dell’associazione di appartenenza, né dall’essere egli divenuto ‘punto di riferimento’ dell’anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate” sottolinea il pg della Cassazione. La Procura generale in un altro passaggio della requisitoria evidenzia come “risultano invece fondate le censure difensive che denunziano apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei ‘collegamenti’ di Cospito con l’organizzazione criminale di appartenenza: e ciò pur nella piena consapevolezza della estrema delicatezza e difficoltà del crinale che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad attraversare in un’ipotesi ermeneutica del tutto inedita, e quasi di ‘confine’, di possibile applicazione del regime detentivo speciale”. Oggi la parola passa ai supremi giudici.