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Coronavirus: il nuovo decreto #IORESTOACASA

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L’Italia, TUTTA, zona protetta. Cosa cambia per tutti noi con il nuovo decreto #iorestoacasa

Scarica il NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

“Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.” (Albert Einstein).

Sono le parole di uno dei più importanti fisici e scienziati del Ventesimo secolo, che oggi tornano attuali con tutta la loro forza propositiva e responsabilizzante.

Firmato nella serata di ieri, 9 marzo, e pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale, da oggi, fino al 3 aprile, è in vigore il nuovo decreto #iorestoacasa che estende le “Misure urgenti di contenimento del contagio, previste nei precedenti decreti, sull’intero territorio nazionale”.

Vediamole insieme.

1) Rinvio urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

2) Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì vietata ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

c) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

d) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è prorogata fino al 3 aprile. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza

e) sospensione delle attività delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, le attività didattiche o curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni.

f) sospensione delle procedure concorsuali

g) Sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

4) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;  l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai  soli casi indicati dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che  è tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili trasmissioni di infezione;

5) la modalità di lavoro agile, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di  informativa  sono  assolti  in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Inoltre:

6) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute;

7) è fatta espressa raccomandazione a tutti evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi  di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

8) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

9) ristoranti e bar possono essere aperti, ma soltanto fino alle ore 18. In ogni caso sono vietati gli assembramenti all’aperto e c’è l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di un metro, pena la chiusura;

10) non ci si può più muovere all’interno e fuori dal proprio Comune di residenza salvo per motivi di lavoro, di salute (comprovati da certificato medico) o per «stato di necessità» (ad es. per acquistare farmaci o alimenti introvabili nel proprio Comune). In tutti questi casi servirà mostrare un’autocertificazione.

In estrema sintesi, la vita e il lavoro non si fermeranno in modo così drastico come avvenuto in CINA.

I negozi di generi di prima necessità (i supermercati, i mercati rionali) continueranno ad essere aperti – ricordiamo che le fabbriche non chiuderanno e quindi non si interromperà l’approvvigionamento di mercati dei supermercati – ed è possibile frequentarli purché con le normali precauzioni e distanze di sicurezza per evitare il contagio.

I centri commerciali resteranno aperti, tranne che nel weekend e per le aziende è consigliato di attuare il cosiddetto smart working, e ove non possibile di limitare gli spostamenti al massimo

I mezzi di trasporto, pubblici e privati, funzioneranno regolarmente e potranno essere utilizzati sempre rispettando le regole che limitano gli spostamenti a quelli consentiti e cercando di mantenere le distanze di sicurezza.

Il decreto del Presidente del Consiglio prevede, infatti, la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità di sostentamento, come andare a fare la spesa.

Autostrade, strade, aeroporti e stazioni saranno presidiate da posti di blocco e di controllo delle forze di polizia (in alcuni casi dotate di termoscan per verificare la temperatura corporea in pochi istanti), che acquisiranno le autocertificazioni che giustificano i movimenti. Nessuno stop per merci, camion e corrieri e «frontalieri».

Viene da domandarsi se tutte queste misure, dilazionate nel tempo e ancora non completamente restrittive, saranno a meno efficaci o se per una volta non sia più ragionevole che sia l’Italia a “copiare” qualcosa dalla Cina.

possomuovermi? guarda o scarica l’infografica del Ministero dell’Interno

 

 

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#iorestoacasa, coronavirus, decreto, giuseppe conte, presidente del consiglio

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