Lavoro: cosa fare delle ferie non utilizzate?

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Il lavoratore ha diritto alle ferie, non può rinuinciarvi

L’articolo 36 della costituzione recita: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Infatti le ferie sono un diritto, ma cosa è meglio fare quando i giorni a disposizione non sono stati tutti utilizzati?
Il sito d’informazione e consulenza legale ‘La legge è uguale per tutti’ cerca di fare chiarezza sull’argomento e di spiegare come funziona il sistema delle ferie per i lavoratori dipendenti.

Una prima considerazione: non si può rinunciare alle ferie, neanche dietro pagamento.
Inoltre, la durata minima del periodo di ferie annuali non può essere inferiore a quattro settimane. Tuttavia “la durata effettiva delle ferie – si legge sul portale di consulenza legale – è comunque determinata in concreto dai diversi contratti collettivi di settore, i quali ovviamente prevalgono sulla legge qualora più favorevoli al lavoratore”.

Alcuni dei dubbi più frequenti

Esiste un termine entro cui ‘prendere le ferie’?
Il periodo di ferie deve essere goduto secondo specifiche scadenze:

– almeno due settimane (consecutive, in caso di richiesta del lavoratore) devono essere necessariamente godute nel corso dell’anno di maturazione;

– le restanti due settimane, se nulla è disposto dai contratti collettivi, vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il lavoratore può cumulare le ferie non godute in più anni?
– “No – si legge ancora sul sito de ‘La legge è uguale per tutti’ – il datore di lavoro deve costringere il dipendente a prendere le ferie entro l’anno o al massimo entro i 18 mesi successivi”.

Deroghe ai limiti temporali imposti dalla legge

– per esigenze legate alla produzione non fruisce di ferie già programmate; in tal caso, il godimento delle ferie sarà differito rispetto al periodo programmato;

– viene richiamato in servizio mentre si trova in ferie; anche in tal caso il godimento sarà differito rispetto al periodo programmato;

– cessa il rapporto di lavoro senza fruire di tutti i giorni di ferie maturati a quella data. In tale ipotesi il lavoratore ha diritto a un’indennità sostitutiva.

 

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