La Tares come l’imu: acconto e saldo con la tassa sui rifiuti

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Il nuovo tributo comunale su rifiuti e illuminazione pubblica, Tares, ricorda per modalita’ di pagamento e modalità di attuazione, l’Imu, tanto odiata dagli italiani. Ecco le novita’ della tassa

Con la legge cosiddetta Legge di stabilità, per la determinazione del tributo Tares si utilizzerà il DPR 158/1999. Non si attendono quindi ulteriori regolamenti per la determinazione del tributo. Ma la cosa che sembra interessante e che salta ai nostri occhi è la possibilità di prevedere una tariffa al posto del tributo, per quei Comuni – dotati di un sistema di pesa – provvedono alla misurazione esatta dei rifiuti prodotti. Sono 4 le rate mensili: gennaio, aprile, luglio e ottobre, ma per quest’anno è previsto il primo versamento ad aprile, con possibilità di proroga da parte dei Comuni. Chi effettuava la riscossione negli anni precedenti si vede prorogato l’affidamento e sempre in via transitoria.  Una volta a regime il tributo dovrà invece essere versato esclusivamente al proprio Comune.

La Tares è ovviamente commisurata a quanta e quale media di rifiuti produce il singolo comune “per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR 158/1999” come riporta la legge. Ma la nota dolente sta nel fatto che molti Comuni devono ancora aggiornare la situazione catastale per determinare l’effettiva superficie che andrebbe assoggettata al tributo, ossia l’esatta stima di tutte quelle aree suscettibili di produrre rifiuti. Ad oggi per l’applicazione della Tares si considerano unicamente le superfici dichiarate o accertate. Ecco quanto disposto in proposito dalla legge di stabilità:“Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile”.

Ad oggi sappiamo che per l’anno in corso e fino a che il singolo Comune non avrà determinato le tariffe, l’importo delle rate è determinato in acconto, stimato sull’anno precedente. Ai Comuni dunque il compito di provvedere rapidamente all’approvazione del regolamento applicativo, del piano finanziario e una delibera sulle tariffe. I Comuni soggetti a regime Tarsu dovranno affrontare più di qualche difficoltà rispetto ai Comuni a regime Tia. La Tares infatti, oltre alla copertura integrale dei costi per il servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, rimanda al Comune la preoccupazione della copertura di costi non divisibili per i Comuni, come luce, manutenzione strade, anagrafe.

(VN)

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