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Governo: Cdm impugna 4 leggi regionali, norma Abruzzo su Covid

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Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato sei leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnarne quattro. Ne dà notizia una nota della presidenza del Consiglio diramata subito dopo il Cdm.

Si tratta, nello specifico, della “legge della Regione Abruzzo n. 9 del 06/04/2020, recante ‘Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19’, in quanto alcune norme, omettendo di prevedere la copertura finanziaria, violano l’art. 81, terzo comma, Cost.; altre norme riguardanti gli usi civici violano gli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile”.

“La legge della Regione Lombardia n. 5 del 08/04/2020, recante “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12′, in quanto alcune norme riguardanti le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile e tutela del paesaggio. Esse violano altresì l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché gli articoli 42 e 43 della Costituzione i quali impongono alla legge di riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano limitazioni nella disponibilità di beni di loro proprietà o necessari per lo svolgimento di un’attività d’impresa”.

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