Russia: Anm Milano, ‘governo non usi grimaldello disciplinare per orientare scelte’

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Milano, 19 apr. (Adnkronos) – “In ossequio al basilare principio di separazione dei poteri, la legge prevede in generale che ‘l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare’ (articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 109/2006). Ciò proprio per evitare che il potere esecutivo utilizzi il grimaldello del procedimento disciplinare per orientare l’attività giudiziaria”. Lo ricorda al ministro della Giustizia, la Giunta sezionale di Milano dell’Associazione nazionale magistrati.

La note segue la decisione del ministro Carlo Nordio di avviare un’azione disciplinare contro i giudici della corte d’Appello di Milano, ritenendo una “grave ed inescusabile negligenza” l’avere concesso il 25 novembre scorso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all’imprenditore russo Artem Uss, evaso il 22 marzo all’indomani dell’autorizzazione alla sua estradizione verso gli Stati Uniti. In particolare, si contesta che i tre giudici della quinta sezione (Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino) non avrebbe preso in considerazione alcune circostanze che “se opportunamente ponderate avrebbero potuto portare a una diversa decisione”, decisione “peraltro mai messa in discussione dal ministro della Giustizia nell’esercizio delle sue prerogative”.

Per i rappresentanti dell’Anm di Milano questo principio di separazione dei poteri “dovrebbe essere patrimonio conoscitivo comune degli operatori del diritto e anche del Ministero della Giustizia pro tempore. Invece, per aggirare tale fondamentale principio, il ministro utilizza in via strumentale una contestazione disciplinare ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera ff), pacificamente riservata a provvedimenti clamorosamente errati, abnormi o con finalità extra-processuali”.

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