Pneumatici fuori uso, come gestire lo smaltimento
Il Decreto di aprile parla chiaro: l’obbiettivo primario è la corretta gestione degli pneumatici a fine vita per facilitarne le operazioni di recupero e smaltimento. La normativa intende agire in modo preventivo contro l’inquinamento provocato dall’abbandono o il trattamento non corretto di questi rifiuti
Restano esclusi purtroppo dalla normativa pneumatici per bicicletta, camere d’aria, flap e guarnizioni in gomma, oltre agli pneumatici per aeroplani e aeromobili in generale. Ma sappiamo anche che i cosiddetti PFU, Pneumatici Fuori Uso, sono il larga prodotti dal settore dell’automotive ed è proprio in questo ambito che si genera la maggior parte di consumo e quindi di rifiuto. Una volta rimossi dalle vetture, non importa a quale punto di usura siano arrivati: la norma sottolinea che qualora il detentore degli pneumatici intenda disfarsene senza riutilizzarli o avviarli ad un processo di ricostruzione, dovrà essere consapevole che si trova di fronte ad un PFU e che quindi dovrà smaltirlo secondo le norme.
Sia produttori che importatori devono quindi raccogliere e gestire ogni anno quantità di pneumatici equivalenti a quelli immessi nel mercato nazionale nell’anno precedente. E’ prevista una deroga dall’articolo 9 del testo di legge che consente di dedurre una quota di prodotto qualora risulti ceduta all’estero per pratiche di riutilizzo o ricostruzione. Questa parte di pneumatici corrisponde ad una quota che viene calcolata dall’ISTAT in relazione e comunque proporzionatamente alle rispettive quote di immissione nel mercato italiano.
Ecco quindi che allo scadere del 31 maggio di ogni anno produttori e importatori dovranno d’ora in poi dichiarare quantità e tipologie dei prodotti immessi sul mercato del ricambio nell’anno precedente, includendo le destinazioni di recupero e/o smaltimento degli pneumatici fuori uso ed una rendicontazione economica della gestione.
Produttori e importatori sono così tenuti ad utilizzare strumenti informatici certificatori attraverso i quali poter rendere tracciabili i quantitativi degli PFU lungo l’intera catena, dall’origine, all’impiego, fino allo smaltimento. Gli obiettivi espressi dal testo legislativo sono: al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 25% del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1; al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l’80% del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1; al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100% del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1.
Contro l’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente, queste in sintesi le novità del Decreto sul corretto smaltimento degli pneumatici. Speriamo che stavolta tutto giri nel verso giusto. (Vincenzo Nizza)
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